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La portabilità della posizione pensionistica è un principio fondamentale del sistema previdenziale

Una recente Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 16 dicembre 2014, ha fissato un importante precedente, stabilendo la portabilità della posizione pensionistica integrativa, comprensiva non solo dei contributi versati dal lavoratore, ma anche di quelli versati dal datore di lavoro.

La portabilità della posizione pensionistica integrativa, comprensiva non solo dei contributi versati dal lavoratore, ma anche di quelli versati dal datore di lavoro, è un principio di fondamentale importanza del nostro sistema previdenziale la cui disciplina si applica anche ai fondi pensione preesistenti a capitalizzazione collettiva o a ripartizione e non solo ai fondi pensione a capitalizzazione. Questo è quello che ha stabilito una recente Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 16 dicembre 2014, fissando un importante precedente, accogliendo il ricorso di un aderente a fondo pensione preesistente del settore bancario che, dimessosi nel 1997 prima di avere maturato il diritto alla pensione complementare,  aveva chiesto il trasferimento della propria posizione individuale alla nuova forma pensionistica di riferimento.Il fondo pensione in oggetto trasferì i contributi versati dal lavoratore, ma non anche quelli versati dal datore di lavoro pari a 9/10 dell’intera contribuzione.

Nei successivi giudizi di merito il ricorso fu rigettato ritenendo che i contributi in questione non avessero natura retributiva, ma previdenziale e che il fondo convenuto era a prestazioni definite non legate all’entità dei contributi versati che non affluiscono su posizioni individuali, ma per mutualità generale.

La Cassazione, interpretando l’art. 10 del decreto legislativo 124/93, invece, osserva in primo luogo che tale disposizione prevede la portabilità a prescindere dalla natura retributiva o previdenziale dei contributi,  del resto, proseguono le Sezioni Unite, “se vi fosse un’ incompatibilità logico-sistematica tra natura previdenziale della contribuzione e diritto al riscatto o alla portabilità della stessa, non potrebbe essere riscattabile, né trasferibile neanche la parte della contribuzione a carico del lavoratore”.

La suprema Corte ricostruisce, poi, storicamente, l’interpretazione fornita in precedenti pronunce dalla stessa Cassazione secondo cui l’art. 10 sarebbe inapplicabile ai fondi a ripartizione e a prestazioni definite, poiché non sarebbe enucleabile al loro interno una posizione individuale del singolo iscritto, per tale motivo la disposizione sarebbe compatibile soltanto con la strutturazione dei fondi a capitalizzazione individuale. Al contrario, in altre pronunce si è affermato che la posizione individuale dell’iscritto comprende tanto i contributi versati dal lavoratore che quelli corrisposti dal datore di lavoro e che l’art. 10 operava anche con riferimento ai contributi versati prima dell’entrata in vigore della legge. Si era poi esteso il principio dell’applicazione immediata dell’art. 10 all’intera posizione individuale anche nel caso in cui la dotazione del fondo pensione non fosse suddivisa in conti individuali.

La posizione ora espressa dalla Corte di Cassazione, nella recente sentenza, si adegua a questo secondo orientamento, innanzitutto perché ritiene che il legislatore nel 1992-1993 fosse ben consapevole che larga parte dei fondi preesistenti alla riforma erano a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e, ciononostante, non li escluse dall’immediata applicazione della nuova disciplina sulla riscattabilità e portabilità né operò distinzioni di sorta tra forme di previdenza complementare.

La Suprema Corte ha, poi, rimarcato la distinzione tra “posizione individuale” e “conto individuale” sottolineando come la posizione previdenziale, oggetto della disposizione sulla portabilità, anche se non determinata è determinabile tecnicamente con l’applicazione di “regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi del settore previdenziale”.

La conclusione espressa in definitiva è il riconoscimento della volontà legislativa di riconoscere la portabilità con riferimento a tutti i fondi pensione, nuovi e preesistenti, quali che siano i meccanismi di gestione, considerandola come uno degli strumenti fondamentali per garantire il perseguimento di “più elevati livelli di copertura previdenziale”.

Allegati:
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